Commento all’Art.1.9 del CETA

 

Traduzione in italiano di un commento scritto in inglese del

professore Gus Van Harten
Osgoode Hall Law School

L’ultima clausola dell’Art. 1.9 del CETA dice chiaramente che l’Accordo si applica all’acqua quando è utilizzata come merce. Ne consegue che il capitolo relativo agli investimenti e all’ISDS (composizione delle controversie tra investitori e stati, rinominato ICS nella versione definitiva del CETA) si applicherebbe anche a queste situazioni.

In tale contesto si può ragionevolmente chiedersi quali settori di regolamentazione dell’acqua sarebbero implicitamente soggetti ai rischi finanziari pubblici e alle pressioni sulle normative consentite dall’ISDS ai proprietari stranieri di attività in campo idrico.

È anche possibile individuare i casi ISDS esistenti riguardanti l’acqua, quali (a) la regolamentazione, proprietà, o gestione dell’approvvigionamento idrico pubblico, in particolare quando la proprietà o la gestione sono privatizzate; (b) la regolamentazione delle acque soggette ad accordi commerciali con un investitori stranieri. Conosco diversi casi del tipo (a) e un caso del tipo (b).

Vi sono pure molti casi ISDS relativi a controversie su risorse che hanno effetti nocivi sull’acqua, come ad esempio la limitazione delle attività minerarie per il potenziale inquinamento dell’acqua. Casi di ISDS come questi sono noti. E possiamo ragionevolmente pensare che ve ne siano molti altri non noti nei quali adombrare la minaccia del ricorso all’ISDS influisce sul potere decisionale o porta a compromessi con lo Stato.

So di un caso nell’Ontario, emerso da interviste a membri del governo precedente e di quello in carica, in cui le proposte di diritti di prelievo sulle acque sotterranee (soprattutto da parte di grandi aziende di acque in bottiglia) hanno suscitato in seno al governo una lunga analisi dei rischi connessi all’ISDS alla luce del Trattato NAFTA. Sono state infine avanzate proposte di royalties per importi ridicoli anche per ridurre al minimo il rischio di ricorsi all’ISDS. Si sarebbe quindi rinunciato a imporre diritti di prelievo idrico più alti in considerazione dell’ISDS.

A ben vedere, la situazione generale rende molto chiaro l’Art. 1.9: l’acqua, quando è abbastanza collegata ad attività commerciali, a modo di vedere dei tribunali dell’ISDS – che, nell’interpretare le ambiguità del testo del Trattato, tendono a privilegiare il punto di vista dell’investitore ricorrente - può essere considerata come un “valore” o un “investimento” da cui deriva una serie di diritti per gli investitori stranieri e di protezioni tramite le attività regolatorie offerte dall’ISDS.